Organizzazione
delle funzioni a livello regionale e locale
per la realizzazione del decentramento amministrativo.
Art. 80
(Funzioni e compiti delle CCIIA)
Con le convenzioni di cui all’articolo
79, la Regione e gli enti locali possono
demandare alle CCIIA funzioni e compiti
amministrativi.
Art. 81
(Controllo sugli organi camerali e valutazione
delle attività)
Il controllo sugli organi camerali di cui
all’articolo 37, comma 3, del d.lgs.
112/1998, è riservato alla Regione
ed è esercitato dalla Giunta regionale.
I Consigli camerali sono sciolti, nei casi
previsti dall’articolo 5, comma 1,
lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre
1993, n.580, con deliberazione della Giunta
regionale, che provvede contestualmente
alla nomina di un commissario, determinandone
le attribuzioni.
Le CCIIA trasmettono alla Regione, con cadenza
annuale, una relazione illustrativa sui
programmi attuati e gli interventi realizzati,
corredata dalla documentazione necessaria
all’esercizio delle funzioni di controllo
di cui al comma 1, nonché alla valutazione
dell’attività svolta in relazione
alle funzioni ed ai compiti amministrativi
ad essa demandati.
Su richiesta, le CCIIA forniscono alla Regione
copia di ogni atto e/o documento necessario
ai fini dell’esercizio delle funzioni
di controllo di cui al comma 1.
Art. 82
(Invio relazione allo Stato)
Al fine di consentire l’invio al Parlamento
di una relazione generale sulle attività
della CCIIA e delle loro unioni, con particolare
riferimento ai programmi attuati e agli
interventi realizzati, la Regione trasmette
annualmente al ministero dell’industria,
commercio e artigianato una relazione redatta
sulla base del parere espresso dall’unione
regionale delle camere stesse.
SEZIONE II
Sportello unico per le attività
Produttive ed assistenza alle imprese.
Art. 83
(Sportello unico per le attività
produttive)
Ai sensi dell’articolo 24, comma 1,
del d.lgs. 112/1998, i comuni, singoli o
in forma associata, anche con altri enti
locali, esercitano le funzioni di cui all’articolo
47, comma 1, mediante la costituzione di
un’unica struttura cui è affidato
l’intero procedimento.
La struttura di cui al comma 1 assicura,
avendo riguardo in particolare ai profili
urbanistici, sanitari, della tutela ambientale
e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento
di autorizzazione alla localizzazione, alla
realizzazione, all’ampliamento, alla
cessazione ed alla riattivazione di impianti
produttivi, fermo restando che la concessione
o l’autorizzazione edilizia è
rilasciata dal comune in cui ha sede l’impianto.
Nel caso di progetti di opere da sottoporre
a valutazione di impatto ambientale, la
struttura attiva altresì la procedura
di valutazione di impatto ambientale come
disciplinata dalla vigente normativa regionale.
Il funzionario preposto alla struttura è
nominato dal comune ed è responsabile
dell’intero procedimento.
Ai fini dello snellimento delle procedure
e della piena efficacia dell’azione
amministrativa, la struttura sviluppa le
necessarie forme di integrazione e raccordi
organizzativi con le altre amministrazioni
coinvolte nel procedimento.
Presso la struttura di cui al comma 1 è
istituito, a cura dei comuni, lo sportello
unico per le attività produttive
previsto dall’articolo 24, comma 2,
del d.lgs. 112/1998, al quale gli interessati
si rivolgono per tutti gli adempimenti connessi
ai procedimenti previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n.447 (Regolamento recante norme di semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione, l’ampliamento e la
ristrutturazione e la riconversione di impianti
produttivi, per l’esecuzione di opere
interne ai fabbricati, nonché per
la determinazione delle aree destinate agli
insediamenti produttivi, a norma dell’articolo
20, comma 8, della legge 15 marzo 1997,
n. 59).
Lo sportello unico garantisce l’assistenza
alle imprese, previa predisposizione di
un archivio informatico contenente i necessari
elementi informativi a chiunque vi abbia
interesse, l’accesso gratuito, anche
in via telematica, alle informazioni sugli
adempimenti necessari per le procedure previste
dal d.p.r. 447/1998, all’elenco delle
domande di autorizzazione presentate, allo
stato del loro iter procedurale, nonché
a tutte le informazioni utili concernenti
l’insediamento e lo svolgimento di
attività produttive, disponibili
a livello regionale, con particolare riferimento
alle normative applicabili ed agli strumenti
di agevolazione creditizia e fiscale a favore
dell’occupazione dei lavoratori dipendenti
e del lavoro autonomo, ivi comprese le informazioni
relative alle attività promozionali.
Per l’istituzione e la gestione dello
sportello unico, i comuni possono stipulare
convenzioni, anche a titolo gratuito, con
le CCIIA.
Qualora siano stipulati patti territoriali
o contratti d’area, l’accordo
tra gli enti locali coinvolti può
prevedere che la gestione dello sportello
unico sia attribuita alsoggetto pubblico
responsabile del patto o del contratto.
Art. 84
(Attività di coordinamento e di
miglioramento dell’assistenza alle
imprese)
La Regione, nell’ambito delle proprie
funzioni e compiti di coordinamento e di
miglioramento dei servizi e dell’assistenza
alle imprese da parte dei comuni, di cui
all’articolo 47, comma 1: realizza
la rete integrata di servizi di cui all’articolo
32, comma 3, per la gestione dello sportello
unico per le attività produttive;
promuove, anche attraverso le province,
le opportune intese tra i comuni, con particolare
riferimento a quelli di minori dimensioni,
al fine della gestione associata in ambiti
territoriali ottimali dello sportello unico
per le attività produttive; può
concedere contributi ai comuni, singoli
o associati anche con altri enti locali,
o sottoscrittori di patti territoriali o
di contratti d’area, per l’istituzione
degli sportelli unici, stabilendo le modalità
ed i criteri per la concessione; attiva,
ai sensi dell’articolo 31, specifici
corsi i formazione, di aggiornamento e di
riqualificazione per il personale addetto
alle attività degli sportelli unici
e delle strutture preposte allo svolgimento
dei procedimenti di cui all’articolo
83. |