Richiesta assegno di maternità (L.488/98 art 66)

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L'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 è concesso alla madre, cittadina italiana residente, nonché, per gli eventi di cui al comma 2, ai soggetti ivi indicati.


A chi è rivolto

L'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 è concesso alla madre, cittadina italiana residente, nonché, per gli eventi di cui al comma 2, ai soggetti ivi indicati.
A decorrere dal 1° luglio 2000, l'assegno di maternità è concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per uno dei seguenti eventi:
a) per ogni figlio nato in data non anteriore al 1° luglio 2000, che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato; quando la richiesta di assegno è formulata da soggetto in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione europea deve altresì essere in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo;
b) per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 1° luglio 2000, nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai sensi della legge n. 184 del 1983, con esclusione del caso di cui all'articolo 44, primo comma, lettera b), della stessa legge. Il beneficio può essere concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento i sei anni di età, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 9 dicembre 1997, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali, la maggiore età, ai sensi dell'articolo 39-quater, primo comma, lettera a), della citata legge n. 184 del 1983.
Per gli assegni da concedersi ai sensi del comma 2, la richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
L'assegno è concesso alle condizioni previste dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 e dal presente Titolo; il figlio o il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
Nei casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo, relative all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica, devono intendersi riferite al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.

Come fare

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Pagina aggiornata il 21/01/2025

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